Glossario/Titolo IX

Sostanze pericolose — protezione da agenti chimici

Titolo IX

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose. Il Capo I riguarda gli agenti chimici e all'articolo 223 richiede la valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi.

Cosa richiede l'articolo 223

L'articolo 223 è la norma da cui nasce la valutazione del rischio chimico: richiede al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

La norma non impone un metodo di calcolo. È la ragione per cui esistono modelli come il Mo.Va.Ris.Ch., che propongono un procedimento praticabile senza ricorrere a misurazioni dirette.

Rischio irrilevante e non irrilevante per la salute

Il Capo I distingue due esiti possibili della valutazione: rischio irrilevante per la salute e rischio non irrilevante per la salute. È una distinzione che nel decreto ha conseguenze operative diverse, e per questo è l'esito che i modelli di calcolo sono costruiti per determinare.

Il legame con il DVR

La valutazione del rischio chimico non è un documento separato: l'articolo 28 stabilisce che il contenuto del documento di valutazione dei rischi rispetti le indicazioni previste dalle norme specifiche contenute nei titoli successivi del decreto, e il Titolo IX è una di quelle.

Fonti

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Rischio Chimico

Anagrafica agenti chimici, calcolo Mo.Va.Ris.Ch. inalatorio e cutaneo, registro esposizioni.

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