Scheda di Dati di Sicurezza
SDS
La scheda di dati di sicurezza (SDS) è il documento con cui il fornitore di una sostanza o di una miscela chimica trasmette al destinatario le informazioni su pericoli, manipolazione e misure di protezione. È disciplinata dall'articolo 31 e dall'Allegato II del regolamento REACH.
Cosa prevede il regolamento REACH
L'obbligo di fornire la scheda di dati di sicurezza è stabilito dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH. Il fornitore di una sostanza o di una miscela per cui la scheda è richiesta la trasmette al destinatario professionale, e la fornitura è gratuita.
I casi in cui la scheda è richiesta comprendono le sostanze e le miscele classificate come pericolose secondo i criteri del regolamento CLP, oltre ad altre ipotesi previste dallo stesso articolo 31, tra cui le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) e quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione.
Le 16 sezioni dell'Allegato II
L'Allegato II del REACH fissa il formato della scheda, articolato in sedici sezioni obbligatorie nell'ordine seguente: identificazione della sostanza o miscela e della società; identificazione dei pericoli; composizione e informazioni sugli ingredienti; misure di primo soccorso; misure antincendio; misure in caso di rilascio accidentale; manipolazione e immagazzinamento; controllo dell'esposizione e protezione individuale; proprietà fisiche e chimiche; stabilità e reattività; informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche; considerazioni sullo smaltimento; informazioni sul trasporto; informazioni sulla regolamentazione; altre informazioni.
Il formato dell'Allegato II è stato rivisto dal regolamento (UE) 2020/878, che ne ha modificato struttura e contenuti informativi.
Perché la SDS è il punto di partenza della valutazione del rischio chimico
Le informazioni che alimentano una valutazione del rischio da agenti chimici si trovano in sezioni precise della scheda: la sezione 2 riporta la classificazione e le indicazioni di pericolo, la sezione 3 la composizione, la sezione 8 i valori limite di esposizione professionale, la sezione 9 le proprietà fisiche e chimiche.
Sono gli stessi dati che i modelli di calcolo del rischio chimico utilizzano come input. Per questo la lettura delle schede precede, nella pratica dello studio di consulenza, ogni calcolo successivo.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), art. 31 e Allegato II
- Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l'Allegato II del REACH
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