Glossario/REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REACH

REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. È il regolamento che, all'articolo 31, stabilisce l'obbligo di fornire la scheda di dati di sicurezza.

Cosa disciplina

Il regolamento organizza il sistema europeo di controllo delle sostanze chimiche attorno a quattro processi che ne compongono l'acronimo: registrazione delle sostanze, valutazione dei dossier e delle sostanze, autorizzazione degli usi di quelle che destano maggiore preoccupazione, restrizione di quelle il cui rischio non è controllabile diversamente.

Il legame con la scheda di dati di sicurezza

L'articolo 31 del REACH è la base normativa dell'obbligo di trasmettere la scheda di dati di sicurezza al destinatario professionale, e l'Allegato II ne fissa il formato in sedici sezioni. È il punto in cui il regolamento tocca direttamente il lavoro quotidiano di chi valuta il rischio chimico.

REACH e CLP: due regolamenti distinti

REACH e CLP sono regolamenti separati e complementari. Il primo governa registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione; il secondo i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio.

La scheda di dati di sicurezza è un obbligo REACH, ma i criteri di classificazione che ne popolano la sezione 2 sono criteri CLP. Confondere i due piani è l'errore più frequente quando si cita la fonte normativa di un dato letto in scheda.

Cosa comporta per uno studio di consulenza

Chi valuta il rischio chimico non applica il REACH: ne riceve gli effetti. Il regolamento è la ragione per cui la scheda di dati di sicurezza esiste, arriva dal fornitore con un formato prevedibile e contiene le informazioni su cui il calcolo si appoggia.

Anche gli allegati del REACH vengono modificati periodicamente da regolamenti successivi, come è avvenuto per l'Allegato II con il regolamento (UE) 2020/878. Una scheda emessa secondo un formato precedente e una emessa oggi possono quindi presentare le stesse informazioni in modo diverso, il che ha effetti concreti su chi le legge in serie, decine per ogni cliente.

Fonti

Questa voce descrive il contenuto delle fonti indicate e non costituisce consulenza. Per gli adempimenti concreti fa fede il testo normativo nella versione vigente.

Come è scritta questa voce

Ogni affermazione riportata qui è tratta dalle fonti elencate sopra, consultate direttamente: testi normativi su Normattiva ed EUR-Lex, oppure documenti pubblicati dagli enti che li applicano. Non interpretiamo la norma e non aggiungiamo indicazioni operative: il registro è descrittivo, non prescrittivo.

Dove una cifra o un dettaglio non era verificabile su una fonte, non è stato incluso.

A cura della redazione di certios.ai. Il prodotto è stato sviluppato da Guido Frascadore, founder, collaborando con studi di consulenza HSE italiani; non siamo consulenti HSE e questo testo non sostituisce il parere di un professionista abilitato.

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