Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la figura posta a capo del servizio di prevenzione e protezione, disciplinata dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008. La sua designazione è tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Servizio interno o esterno (art. 31)
L'articolo 31 prevede che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure incarichi persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali dell'articolo 32, essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati.
Capacità e requisiti professionali (art. 32)
L'articolo 32 richiede che capacità e requisiti professionali siano adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione la norma richiede un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e il possesso di attestati di frequenza dei corsi di formazione previsti, articolati in un modulo A per chi non ha mai svolto la funzione e in moduli B e C di specializzazione.
RSPP esterno e studi di consulenza
L'incarico di RSPP esterno è uno dei servizi tipici degli studi di consulenza in salute e sicurezza sul lavoro: il professionista assume la funzione per più aziende clienti, ciascuna con i propri rischi, la propria documentazione e le proprie scadenze.
Dal punto di vista organizzativo questo significa che una sola persona è il riferimento nominato in decine di documenti di valutazione dei rischi diversi, ognuno con un proprio ciclo di aggiornamento. La nomina compare nel DVR fra gli elementi che l'articolo 28 richiede, e resta legata al cliente per tutta la durata dell'incarico.
Tenere allineati incarichi, nomine e scadenze di aggiornamento è, in uno studio strutturato, un problema di gestione dei dati prima che di competenza tecnica: le competenze sono quelle dell'articolo 32, ma il numero di clienti seguiti in parallelo è ciò che determina quanto quel lavoro è sostenibile.
Fonti
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